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Anche per la CIU UNIONQUADRI il CSO si sovrappone all’ASO

S.I.A.S.O.
Data di pubblicazione:
26.2.2024
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min di lettura

Anche per la CIU UNIONQUADRI il CSO si sovrappone all’ASO

Andremo avanti fino a vedere rimuovere questa vergogna dall’ipotesi di rinnovo del CCNL.

Trieste, 25 febbraio 2024.

Avv. Fabio Petracci

Centro Studi di Unionquadri

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Gentile dottoressa

Fulvia MAGENGA

Oggetto: contratto collettivo studi professionali.

Ho esaminato le declaratorie professionali del contratto in questione.

Si nota come nell’ambito del livello quarto sussistano due figure praticamente sovrapponibili.

Si tratta del CSO – Collaboratore di Studio Odontoiatrico e dell’ASO – Assistente di Studio Odontoiatrico –

La prima figura è di emanazione meramente contrattuale.

La seconda poggia il proprio fondamento sul DPCM  9 febbraio 2018 che attua la legge 1 febbraio 2006 n.43 recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Il DPCM 9 febbraio 2018 ed il successivo DPCM 9 marzo 2022 hanno recepito l’accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, recependo il parere della Conferenza Stato Regioni e di un protocollo d’intesa siglato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 9 gennaio 2001 tra l'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le OO.SS. di CGIL, CISL e UIL del settore dei servizi inserisce detta figura nel CCNL degli Studi Professionali, lo stesso accade per AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) e CIFA FIAS e CONFSAL relativamente al Contratto collettivo per i dipendenti degli Studi odontoiatrici e Medico dentistici sottoscritto in data 30 marzo 2017.

Con l’entrata in vigore della normativa in questione, era individuato il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario.

L’accordo definisce in maniera compiuta la figura professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (articolo 1 dell’accordo) che assurgeva anche a figura di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2 legge 1 febbraio 2006 n.43.

Il già menzionato DPCM definisce l’Assistente di Studio Odontoiatrico – ASO – come l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, che svolge le attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi come specificato nell'allegato 1 del presente

E’ altresì previsto che è' fatto assoluto divieto all'Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

Il nuovo contratto collettivo degli Studi Professionali inquadra nel livello quarto (personale d’ordine con specifica preparazione professionale) questa figura contestualmente ad altra figura definita CSO – Collaboratore di Studio Odontoiatrico.

In pratica, due figure professionali entrambe al quarto livello con la medesima retribuzione che svolgono i medesimi compiti. In un caso con tanto di crismi di legge, nell’altro senza requisito alcuno.

La situazione così determinata appare contraria a giustizia e foriera di violazioni normative d’ordine amministrativo, civile e penale.

Quest’ultima figura è basata su di un accordo sul personale odontoiatrico del 2018 e non ha ricevuto di riconoscimento pubblico alcuno rispetto alla precedente.

Quindi, perché un tanto sia possibile e legale, essa non deve in alcun modo coincidere con la precedente, in quanto differentemente si assisterebbe ad una violazione di norma inderogabile di legge della clausola contrattuale che istituisce tale figura professionale nell’ambito del contratto.

Da un attento esame comparato delle due figure, si nota però una sostanziale coincidenza.

L’unico punto di divergenza è dato dalla previsione che impone per il CSO di agire sotto il diretto controllo dell’odontoiatra e sulla base di sue disposizioni.

Sul punto però possiamo affermare che sempre un dipendente di quarto livello opera sotto il controllo del titolare, controllo naturalmente diretto trattandosi di operazioni di intervento sanitario.

Si tratta quindi di un’operazione di mero “maquillage” per risparmiare al CSO corsi ed abilitazioni.

Quali ne sono le conseguenze?

Non vi è dubbio che CSO allorquando svolge attività riservate ad ASO incorra nella fattispecie di cui all’articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione).

Ne deriva inoltre l’illiceità della prestazione dedotta nel contratto collettivo e di conseguenza nel contratto individuale che comporta la nullità del contratto individuale di lavoro.

Trattandosi di nullità per contrarietà a norme imperative dell’ordinamento, chiunque vi abbia interesse può farla valere in giudizio.

Sulla base di quanto qui esposto, si prospettano a tutela della posizione di SIASO le seguenti opzioni:

  1. In sede istituzionale: segnalazione della situazione ai competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità, richiedendo gli opportuni accertamenti ed interventi;
  2. In sede amministrativa, segnalazione al Comando Nazionale dei NAS della situazione determinata con il nuovo contratto collettivo, invitandoli a reprimere gli abusi;
  3. In sede penale, denuncia alla procura della Repubblica di Roma o di tutte le località di competenza, segnalando come in base al nuovo CCNL si stiano verificando casi di esercizio abusivo della professione;
  4. In sede civile, potrebbe essere possibile un’azione nuova e dirompente anche se mai ancora sperimentata che consentirebbe da parte della Vostra associazione l’impugnazione del contratto collettivo di lavoro e la conseguente Sua nullità nella clausola che consente ‘attività di ASO a che non è in possesso dei requisiti di legge.
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